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La trasparenza: quadro generale

La disciplina sulla trasparenza permea tutti i rapporti tra il Cliente e gli istituti di credito o dagli intermediari finanziari, che sono tenuti al rispetto imposto degli obblighi imposti dalla Legge n. 154 del 17 febbraio 1992 -storica fonte normativa sulla trasparenza bancaria- e dal T.U.B. (D.lgs. n. 385 del 1^ settembre 1993 che, come noto, dedica alla materia l’intero Titolo VI, agli artt. 115 e ss.).

Non vanno certamente sottaciute le ulteriori fonti di regolamentazione inerenti la trasparenza bancaria rappresentate dalle delibere del Comitato del credito e del risparmio (CICR), con particolare riguardo alla delibera del 4 marzo 2003, dalle circolari della Banca d’Italia e dalle raccomandazioni dell’Arbitro bancario finanziario, organismo stragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari e, da ultimo, dalle norme del codice civile che impongono agli intermediari l’obbligo di osservanza dei principi di buona fede e di correttezza.

Sicuramente la trasparenza bancaria interessa tutte le fasi del rapporto contrattuale e fin da subito la fase delle trattative: non si può pensare ad un contratto bancario e, in generale a qualsivoglia tipo di contratto in assenza di “negoziazione” e senza che la Parte, ovvero il Cliente, sia stato correttamente informato e reso edotto delle condizioni proposte e, nel caso di investimenti, delle scelte proposte dall’intermediario. Dunque, la ratio della normativa sulla trasparenza non risiede soltanto nel dovere di informazione ma nella possibilità, per il Cliente, di conoscere e valutare l’effettiva portata delle clausole contrattuali.
La disamina degli articoli del T.U.B. non può che partire da un rapido richiamo all’art. 115, che limita l’ambito di applicazione della disciplina alle attività svolte dalle banche e dagli intermediari finanziari che insistono sul territorio nazionale, e all’art. 116.
In particolare, tale disposizione al primo comma prevede espressamente che: “Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108
. Non può essere fatto rinvio agli usi”.

Si tratta, con tutta evidenza, di una norma di grande attualità specie se si considera che proprio il rinvio ad usi commerciali, frequentemente operato dagli istituti di credito, costituisce l’ipotesi più frequente di contenzioso in ambito bancario con particolare riguardo al tema dell’anatocismo a cui sarà dedicato un autonomo approfondimento. L’obbligo di trasparenza che grava sugli operatori deve essere adempiuto sia in fase preventiva che nel corso del rapporto contrattuale: in vero, è previsto uno strumento informativo generale denominato “Principali diritti del cliente”, corredato da più specifici “fogli informativi” e “documenti di sintesi” che soddisfano le esigenze informative della clientela previste dal T.U.B. Sulla stessa scia di “pubblicità”, l’art. 117 detta precise norme sulla redazione dei contratti e sul loro contenuto minimo a pena di nullità del contratto, nei casi di mancanza di forma scritta o nel caso di apposizione di clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché di quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati sono da ritenere nulli. Il testo normativo rappresenta certamente un’utile guida nella verifica delle condizioni del rapporto attraverso l’analisi del contratto scritto e firmato da entrambe le Parti, e la verifica sull’adempimento degli obblighi di informazione ed esplicazione delle condizioni in dettaglio da parte dell’istituto di credito o dell’intermediario finanziario nei confronti dei Clienti.
Completano il quadro normativo gli artt. 119 e 120 del T.U.B. relativi rispettivamente al diritto del Cliente di ricevere comunicazioni periodiche almeno una volta l’anno, inerenti alle operazioni poste in essere e allo svolgimento del rapporto, previa informazione delle spese che gli saranno addebitate in relazione alla richiesta di documentazione e alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi.


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