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La trasparenza: Vol. 2

Continuando la disamina della normativa sulla trasparenza bancaria, vediamo nel dettaglio quali sono gli strumenti che la realizzano e che ogni cliente dovrebbe, prima e durante il compimento di un’operazione, pretendere dagli istituti di credito.

Invero, oltre all’obbligo di adempiere a tutta quella serie di oneri di pubblicità e informazione di cui al nostro articolo precedente, spetta a gli istituti di credito l’obbligo di rispettare alcune determinate formalità. In particolare, l’art. 117 T.U.B. pone un obbligo tassativo (sanzionato a pena di nullità del contratto) di redazione in forma scritta di tutti i contratti, ad eccezione di quelli per i quali il CICR (Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio) non ravvisi la necessità per motivate ragioni tecniche.

A norma poi dei successivi commi 4 e 5, tutte le condizioni economiche devono essere indicate specificamente con la possibilità di derogare ad esse in senso sfavorevole al cliente solo se questa possibilità è prevista da apposita clausola approvata per iscritto.

Doveroso, a questo punto, il richiamo al problema della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che è oggetto, nello specifico, dell’art. 118 T.U.B. che ne prevede modi e condizioni per l’efficacia (c.d. ius variandi).

Affinché la modifica unilaterale delle condizioni praticate dalla banca sia legittima, è necessario che essa sia portata a conoscenza del cliente secondo le modalità previste dall’articolo precitato, il quale prevede che le variazioni vengano precedute dall’invio al cliente di una comunicazione, preventiva e scritta, che riporti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” nonché l’indicazione del giustificato motivo, con preavviso minimo di 30 gg.

Nel caso, inoltre, in cui la variazione sia sfavorevole al cliente, le norme di vigilanza impongono l’invio di un “documento di sintesi” aggiornato che evidenzi tutte variazioni effettuate.

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