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Leasing

“In tema di leasing cd. traslativo, l’inadempimento dell’utilizzatore obbliga quest’ultimo al risarcimento del danno e alla corresponsione di un equo compenso alla controparte, in considerazione dell’utilizzazione del bene oggetto del contratto. L’ammontare di tale equo compenso potrà legittimamente superare, nella sua concreta determinazione, il solo corrispettivo del temporaneo godimento del bene predetto, mentre , recuperato, da parte del concedente, il capitale monetario impegnato nell’operazione in vista del corrispondente guadagno mediante il detto compenso e il residuo valore del bene, il risarcimento del danno non si presta ad essere commisurato all’intera differenza necessaria per raggiungere il guadagno atteso, poiché, con l’anticipato recupero del bene e del suo valore, il concedente è di norma in grado di procurarsi, attraverso il reimpiego di quel valore, un proporzionale utile, che deve conseguentemente essere calcolato in detrazione rispetto alla somma che l’utilizzatore stesso avrebbe ancora dovuto corrispondere se il rapporto fosse proseguito (e, del danno così determinato, dovrà tenersi conto anche ai fini dell’esercizio del potere di riduzione dell’eventuale clausola penale che comporti un risarcimento eccessivo)”.

 “In caso di risoluzione anticipata di un contratto di leasing traslativo al concedente, deve essere assicurato, oltre che la restituzione del bene e l’eventuale differenza di valore che il bene abbia perso, un utile che, rapportato al tempo in cui il capitale è stato impiegato, sia non inferiore a quello atteso dalla esecuzione dell’operazione economica, come progettata. Il risarcimento del danno non si presta ad essere commisurato all’intera differenza necessaria per raggiungere il guadagno atteso poiché la restituzione anticipata del bene e l’integrazione del suo valore si traducono in un possibile utile per il concedente che deve essere detratto dalla somma che l’utilizzatore avrebbe ancora dovuto in caso di ultimazione del contratto”.

“Ricorre la figura del leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi, mentre ricorre il leasing traslativo allorché la pattuizione si riferisca a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto, e solo in quest’ultimo caso, stante la eadem ratio, può applicarsi in via analogica al contratto di leasing la disciplina dettata dall’art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà. L’accertamento della volontà delle parti trasfusa nelle clausole contrattuali in ordine al tipo di negozio posto in essere rientra nei poteri del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei criteri ermeneutici, ovvero per vizio di motivazione. (Nella specie, la Corte cass. ha cassato la sentenza di merito per non aver effettuato correttamente l’indagine volta alla riconduzione del contratto di leasing concluso dalle parti all’uno e all’altro tipo negoziale, omettendo l’indispensabile comparazione economica tra l’ordinaria durata tecnologica del bene utilizzato in godimento ed il suo valore residuo, e omettendo di porre a tale scopo a raffronto il prezzo della opzione con il valore residuo)”.

“In tema di leasing, il concedente, in caso di risoluzione contrattuale, mantenendo la proprietà del bene e acquisendo i canoni maturati fino alla risoluzione, non può e non deve conseguire un indebito vantaggio derivante da un cumulo di utilità (canoni e residuo valore del bene) in contrasto con lo specifico dettato normativo di cui all’art. 1526 c.c., che è norma inderogabile”.

 “Al leasing traslativo si applica la disciplina di carattere inderogabile di cui all’art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell’utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi; ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza che, dichiarata la nullità della clausola contrattuale contenente la previsione dell’obbligo di pagamento in unica soluzione, da parte dell’utilizzatore, dei canoni non ancora scaduti, aveva poi quantificato l’equo compenso dovuto per l’uso della cosa nella entità del residuo debito, compresi gli interessi convenzionali)”.

“In caso di risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo non è tenuto a corrispondere canoni non ancora scaduti e ha diritto alla restituzione di canoni già corrisposti, salvo l’obbligo di pagare al concedente, oltre all’eventuale risarcimento del danno, un equo compenso, in misura tale da remunerare il solo godimento senza ricomprendere la quota destinata al trasferimento finale della cosa”.

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